“Sicurezza sul lavoro: quando il libero professionista è responsabile di infortunio?” – Studio Legale Associato LCG

Pubblichiamo l’approfondimento “Sicurezza sul lavoro: quando il libero professionista è responsabile di infortunio?” a cura dello Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi.

Sicurezza sul lavoro: quando il libero professionista è responsabile di infortunio?

È di particolare interesse negli ultimi anni il tema relativo alla responsabilità dei liberi professionisti coinvolti in materia di sicurezza sul lavoro.
Come previsto dal TU Sicurezza (art. 31 comma 3), il datore di lavoro, ferma restando la nomina del RSPP, può avvalersi di liberi professionisti, ovvero di persone esterne alla società in possesso di conoscenze professionali ai fini di integrare l’azione di prevenzione e protezione.
È noto che il datore di lavoro, il RSPP, i dirigenti e i preposti sono gravati dell’obbligo di provvedere agli adempimenti prescritti in materia di valutazione e prevenzione del rischio connessi alla sicurezza. In tal senso si dice che gli stessi sono titolari di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 c.p., in quanto sono chiamati ad applicare e vigilare sul rispetto della normativa in materia di sicurezza e laddove tali compiti venissero meno e si configurasse quale conseguenza un infortunio, ne sarebbero chiamati a rispondere, in quanto titolari del dovere di prevenire l’evento verificatosi.

L’articolo completo dello Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi è al primo link.

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