Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 38/16 del 9 febbraio 2006 è pubblicata la Direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/332/CEE e 2000/39/CE:
La direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. In base a tale direttiva la Commissione propone obiettivi europei sotto forma di limiti allesposizione professionale per la protezione dei lavoratori contro tali rischi (VLIEP)che si fondano su criteri di natura sanitaria il cui risultato deriva da studi scientifici recenti e tengono conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi fissano valori soglia al di sotto dei quali non sono previste conseguenze dannose per una qualsiasi sostanza. Questi valori risultano necessari affinché i datori di lavoro possano determinare e valutare i rischi, secondo quanto disposto dallarticolo 4 della citata direttiva .
Per qualsiasi agente chimico per il quale sono stabiliti a livello comunitario valori limite indicativi dellesposizione professionale è richiesto agli Stati membri di fissare un valore limite nazionale dellesposizione professionale che tenga conto del valore limite comunitario , la cui natura può tuttavia essere determinata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
I valori indicativi dellesposizione professionale vanno considerati come un elemento importante dellapproccio globale per garantire la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro dai rischi derivanti da agenti chimici pericolosi.
Nellambito della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio del 27 novembre 1980 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da unesposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, sono state adottate apposite direttive con le quali è stato stabilito un primo e un secondo elenco indicativo dei valori limite dellesposizione professionale.
Tenuto conto della valutazione dei dati scientifici più recenti di cui si dispone, la Commissione ha ritenuto opportuno rivedere nuovamente i valori limite indicativi dellesposizione professionale , adottando la direttiva 2006/15/CE nel cui allegato figurano altre 16 sostanze per le quali il Comitato scientifico SCOEL ha riesaminato i VLIEP.
Per qualsiasi agente chimico per il quale sono stabiliti a livello comunitario valori limite indicativi dellesposizione professionale è richiesto agli Stati membri di fissare un valore limite nazionale dellesposizione professionale che tenga conto del valore limite comunitario , la cui natura può tuttavia essere determinata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
I valori indicativi dellesposizione professionale vanno considerati come un elemento importante dellapproccio globale per garantire la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro dai rischi derivanti da agenti chimici pericolosi.
Nellambito della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio del 27 novembre 1980 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da unesposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, sono state adottate apposite direttive con le quali è stato stabilito un primo e un secondo elenco indicativo dei valori limite dellesposizione professionale.
Tenuto conto della valutazione dei dati scientifici più recenti di cui si dispone, la Commissione ha ritenuto opportuno rivedere nuovamente i valori limite indicativi dellesposizione professionale , adottando la direttiva 2006/15/CE nel cui allegato figurano altre 16 sostanze per le quali il Comitato scientifico SCOEL ha riesaminato i VLIEP.
Fonte: Eur-Lex
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