La pubblicazione della sentenza n. 19030/2017 offre un’utile opportunità di approfondimento sul tema della valutazione dei rischi e dell’individuazione delle misure di prevenzione.
Come noto, la valutazione dei rischi rappresenta uno dei punti cardine del D.lgs. n.81/2008: tale attività è infatti indicata come prima misura di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a norma dell’art. 15, è individuata come obbligo non delegabile del datore di lavoro, a norma dell’art. 17 del medesimo testo normativo, e deve essere svolta in tutti i luoghi di lavoro, pubblici o privati, in cui opera anche solo un lavoratore.
Secondo le Linee Guida CEE del 5/7/94 denominate “Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro” per valutazione dei rischi si deve intendere “un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro intrapreso per definire quali siano le cause probabili di lesioni o di danni, sia che risulti possibile eliminare il pericolo, oppure che ciò non risulti possibile e si debbano quindi definire le misure protettive del caso, oppure ancora se sia possibile controllare i rischi fino a ridurli a un livello accettabile”.
L’esito di tale valutazione del Datore di Lavoro, effettuata con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve confluire nel Documento di Valutazione dei Rischi che contiene: una relazione sulla valutazione dei rischi specifici della realtà aziendale descritta con indicazione dei criteri adottati; l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuali necessari in relazione ai rischi rilevati; ed infine il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
La sentenza in esame fornisce, a tal riguardo, un interessante riscontro rispetto alle modalità in cui tale valutazione dei rischi debba essere effettuata e soprattutto aggiornata nel tempo.
Per leggere l’articolo completo dello Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi andare al primo link.