Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 86/6 del 5 aprile 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 27 marzo 2005 che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Per consentire una fornitura di dati armonizzati nellambito della citata direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, la Commissione europea ha adottato la Decisione del 27 marzo 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 86/1 del 5 aprile 2005 per rivedere e semplificare le tabelle stabilite dalla Decisione 97/137/CE in modo che rispecchino gli obiettivi della direttiva 94/62/CEE come modificata dalla direttiva 2004/12/CE.
Al fine di garantire la confrontabilità dei dati tra gli Stati membri, la Decisione della Commissione del 27 marzo 2005 stabilisce norme dettagliate relative a dati da inserire nelle tabelle che permettano agli Stati membri di fornire ulteriori dati su base volontaria e stabilisce le tabelle da utilizzare per il sistema di basi dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio previste allart. 12 della direttiva 94/62/CE, tenendo conto delle pertinenti definizioni di cui allart. 3 della direttiva stessa. Ad esempio, dalla nozione di rifiuti di imballaggio è esclusa ogni forma di residuo generato dalla produzione di imballaggi o materiale di imballaggio, o generato da qualsiasi altro processo di produzione, così come la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro
È considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro.
Possono essere inoltre fornite a titolo complementare e facoltativo informazioni distinte sul recupero e il riciclaggio dei materiali composti. I rifiuti di imballaggio esportati al di fuori della Comunità sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati soltanto in presenza di prove attendibili che il recupero e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria. I movimenti transfrontalieri di rifiuti devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del Regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione.Nellallegato alla Decisione della Commissione del 22.3.2005 sono riportate le voci che compongono:
-la Tabella 1 sulla Quantità di rifiuti di imballaggio prodotti nello Stato membro e recuperati o inseriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia allinterno o allesterno dello Stato membro.
-la tabella 2 riporta le voci sulla Quantità di imballaggio inviati in altri Stati membri o esportati al di fuori della Comunità per fini di recupero o incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia.
-e,infine, la tabella 3 si riferisce alla Quantità di rifiuti prodotti in altri Stati membri o importati da paesi terzi e inviati allo Stato membro per fini di recupero o incenerimento presso impianti di incenerimento con recupero di energia.
Al fine di garantire la confrontabilità dei dati tra gli Stati membri, la Decisione della Commissione del 27 marzo 2005 stabilisce norme dettagliate relative a dati da inserire nelle tabelle che permettano agli Stati membri di fornire ulteriori dati su base volontaria e stabilisce le tabelle da utilizzare per il sistema di basi dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio previste allart. 12 della direttiva 94/62/CE, tenendo conto delle pertinenti definizioni di cui allart. 3 della direttiva stessa. Ad esempio, dalla nozione di rifiuti di imballaggio è esclusa ogni forma di residuo generato dalla produzione di imballaggi o materiale di imballaggio, o generato da qualsiasi altro processo di produzione, così come la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro
È considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro.
Possono essere inoltre fornite a titolo complementare e facoltativo informazioni distinte sul recupero e il riciclaggio dei materiali composti. I rifiuti di imballaggio esportati al di fuori della Comunità sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati soltanto in presenza di prove attendibili che il recupero e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria. I movimenti transfrontalieri di rifiuti devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del Regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione.Nellallegato alla Decisione della Commissione del 22.3.2005 sono riportate le voci che compongono:
-la Tabella 1 sulla Quantità di rifiuti di imballaggio prodotti nello Stato membro e recuperati o inseriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia allinterno o allesterno dello Stato membro.
-la tabella 2 riporta le voci sulla Quantità di imballaggio inviati in altri Stati membri o esportati al di fuori della Comunità per fini di recupero o incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia.
-e,infine, la tabella 3 si riferisce alla Quantità di rifiuti prodotti in altri Stati membri o importati da paesi terzi e inviati allo Stato membro per fini di recupero o incenerimento presso impianti di incenerimento con recupero di energia.
Fonte: Eur-Lex
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