Sistema di dati armonizzati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 86/6 del 5 aprile 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 27 marzo 2005 che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Per consentire una fornitura di dati armonizzati nell’ambito della citata direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, la Commissione europea ha adottato la Decisione del 27 marzo 2005 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 86/1 del 5 aprile 2005 – per rivedere e semplificare le tabelle stabilite dalla Decisione 97/137/CE in modo che rispecchino gli obiettivi della direttiva 94/62/CEE come modificata dalla direttiva 2004/12/CE.
Al fine di garantire la confrontabilità dei dati tra gli Stati membri, la Decisione della Commissione del 27 marzo 2005 stabilisce norme dettagliate relative a dati da inserire nelle tabelle che permettano agli Stati membri di fornire ulteriori dati su base volontaria e stabilisce le tabelle da utilizzare per il sistema di basi dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio previste all’art. 12 della direttiva 94/62/CE, tenendo conto delle pertinenti definizioni di cui all’art. 3 della direttiva stessa. Ad esempio, dalla nozione di rifiuti di imballaggio è esclusa ogni forma di residuo generato dalla produzione di imballaggi o materiale di imballaggio, o generato da qualsiasi altro processo di produzione, così come la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro
È considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro.
Possono essere inoltre fornite a titolo complementare e facoltativo informazioni distinte sul recupero e il riciclaggio dei materiali composti. I rifiuti di imballaggio esportati al di fuori della Comunità sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati soltanto in presenza di prove attendibili che il recupero e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria. I movimenti transfrontalieri di rifiuti devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del Regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione.Nell’allegato alla Decisione della Commissione del 22.3.2005 sono riportate le voci che compongono:
-la Tabella 1 sulla “Quantità di rifiuti di imballaggio prodotti nello Stato membro e recuperati o inseriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia all’interno o all’esterno dello Stato membro”.
-la tabella 2 riporta le voci sulla “Quantità di imballaggio inviati in altri Stati membri o esportati al di fuori della Comunità per fini di recupero o incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia”.
-e,infine, la tabella 3 si riferisce alla “Quantità di rifiuti prodotti in altri Stati membri o importati da paesi terzi e inviati allo Stato membro per fini di recupero o incenerimento presso impianti di incenerimento con recupero di energia”.

Fonte: Eur-Lex

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