Stabilisce i compiti che incombono alle autorità competenti degli Stati membri, ai macchinisti e agli altri soggetti operanti nel settore, con particolare riferimento alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture ed ai centri di formazione.
Lambito di applicazione della direttiva riguarda i macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario della Comunità per conto di unimpresa ferroviaria soggetta allobbligo del certificato di sicurezza o di un gestore dellinfrastruttura soggetto allobbligo dellautorizzazione della sicurezza.
Ciascun macchinista ha lidoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni se possiede la seguente documentazione:
– una licenza che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista e lautorità che rilascia la licenza e ne stabilisce la durata di validità. La licenza rispetta le prescrizioni di cui allallegato I finché sarà adottatati il modello comunitario di certificazione che entro il 4 dicembre 2008 la Commissione adotterà, in base ad un progetto elaborato dallAgenzia ferroviaria europea;
– uno o più certificati che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a condurre e che specificano il materiale rotabile che il titolare è autorizzato a condurre. Ciascun certificato rispetta le prescrizioni di cui allallegato I della direttiva.
Ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore dellinfrastruttura stabilisce, nel quadro del proprio sistema di gestione della sicurezza, le procedure da seguire per il rilascio o laggiornamento dei certificati conformemente alla presente direttiva, nonché procedimenti di ricorso che consentono ai macchinisti di chiedere la revisione di una decisione inerente il rilascio, allaggiornamento, alla sospensione o al ritiro di un certificato.
(LG-FF)