Allarticolo 1 del Regolamento di applicazione del Sistema informativo per la vigilanza sulle risorse idriche sono indicate le finalità di tale sistema informativo. Si legge che:
1. La Commissione nazionale per la Vigilanza sulle risorse idriche, sulla base delle attribuzioni derivanti dallarticolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e dallarticolo 9 bis della legge 24 giugno 2009, n. 77 istituisce e disciplina il Sistema Informativo per la Vigilanza sulle Risorse Idriche (SIViRI) al fine di raccogliere, elaborare e restituire dati in grado di produrre in modo sistematico informazioni puntuali e affidabili su: stato delle infrastrutture, organizzazione e funzionamento dei servizi idrici, livelli delle tariffe, investimenti, funzionamento dellAutorità di ambito territoriale ottimale (AATO).
2. Il SIViRI è disponibile su rete Internet (www.conviri.it) per consentire laccesso generalizzato e regolato secondo i diversi profili dutenza specificati nellarticolo 5.
3. La Commissione, le AATO e le società di gestione dei servizi idrici ed i comuni utenti sono utilizzatori del SIViRI. Le AATO e le società di gestione sono produttori dei dati. La Commissione gestisce il SIViRI.
Sono parte integrante del SIViRI il presente Regolamento di applicazione, il Disciplinare tecnico ed il Manuale operativo che riportiamo nel link.
(LG-FF)