L’effettuazione di attività in quota è subordinata all’impiego di dispositivi di protezione collettiva; se ciò non è possibile i lavoratori devono utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). Per meglio comprendere le caratteristiche che devono possedere può essere utile fare riferimento alla UNI EN 363: 2008 “Dispositivi individuali per la protezione
contro le cadute – Sistemi individuali per la protezione contro le cadute”.
I DPI destinati alla protezione dei lavoratori contro le cadute dall’alto sono disciplinati dall’art. 115 comma 1 del DLgs 81/08 “Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi….”. L’articolo 115 del DLgs 81/08 elenca gli “elementi” più che i “sistemi”.
I sistemi individuali per la protezione contro le cadute sono DPI che possono impedire la caduta libera o arrestarla. Un corpo è in caduta libera quando, non essendo trattenuto, è soggetto alla accelerazione di gravità e percorre una traiettoria verticale. I sistemi che impediscono la caduta libera sono da preferirsi, ovviamente, a quelli che arrestano la
caduta libera in quanto, limitando il percorso che può compiere il lavoratore, non permettono la caduta dall’alto.
Per leggere l’articolo completo di Luca Rossi andare al primo link.