SISTRI, abrogata la fase di sperimentazione per i rifiuti urbani pericolosi

Il D.Lgs. n. 10, del 22 gennaio 2016, “Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell’articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ha abrogato il secondo periodo dell’art. 11 del Decreto-Legge n. 101 del 31 agosto 2013 e cioè la fase di sperimentazione per l’applicazione del SISTRI.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016 il Decreto Legge n. 10 del 22 gennaio 2016 – Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell’articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Art. 1 comma 9 – Soppressione del secondo periodo dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

Di seguito il testo del periodo soppresso:
“Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l’applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio”.

Fonte: SISTRI

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