SISTRI: Proroga al 30 giugno 2012

La proroga al 30 giugno 2012 del SISTRI è contenuta nell’art. 13, comma 3 della legge legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. decreto milleproroghe 2012), che aveva già prorogato l’operatività del SISTRI dal 9 febbraio 2012 al 2 aprile 2012.

La proroga al 30 giugno 2012 del SISTRI è contenuta nell’art. 13, comma 3 della legge legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. decreto milleproroghe 2012), che aveva già prorogato l’operatività del SISTRI dal 9 febbraio 2012 al 2 aprile 2012.

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Testo dell’art. 13, comma 3 della legge 24 febbraio 2012, n. 14

3. All’articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti: ((«30 giugno 2012.»)).

((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ avvalersi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attivita’ diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest’ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero puo’ avvalersi di DigitPA, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Dopo il comma 3 è inserito il comma 3 bis, il quale (modificando l’art. 6, comma 2, lett. f-octies, del Decreto legge n. 70/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 106/2011) prevede che per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi il termine di operatività del SISTRI sarà stabilito successivamente con apposito decreto, disponendo sin da ora che tale termine sarà comunque posteriore al 30 giugno 2012.

3-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al 1o giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2012».))

(Pa-Ro)

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