SISTRI: Sospese le sanzioni – Circolare del Ministero Ambiente

La Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento governativo al decreto PA che stabilisce che nei dieci mesi successivi alla data del 1 ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi previgenti

SISTRI: Leggi l’intera Circolare del Ministero dell’Ambiente sul SISTRI, al link riportato a fianco.

Sommario1. Premessa – quadro generale.
2. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.
3. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI.
4. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.
5. Regime transitorio e sanzioni.
6. Adesione volontaria al SISTRI.
7. Modifiche e semplificazioni regolamentari. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI – sospensione dei punti 7.3. e 7.1.2. del Manuale Operativo.
8. Tavolo tecnico.

La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 è pubblicata sulla G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013 ed entrata in vigore il giorno successivo (31 ottobre 2013), reca la conversione del d.l. n. 101/2013.

All’articolo 11
è stato introdotto il comma 3-bis, che prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate.

Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.

Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni; vale a dire, come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un’ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse introdotto nel d.lgs. n. 152/2006.

In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a:
– tenere i registri di carico e scarico
– a redigere i formulari di trasporto
– ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti
(secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

E’opportuno precisare, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.

Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013).

Mentre la disciplina degli adempimenti e delle sanzioni per i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti urbani pericolosi (in via di principio obbligati al SISTRI, ma sottoposti a tal fine alla fase di sperimentazione insieme a raccoglitori e trasportatori) verrà dettata da norme successive.

Leggi l’intera Circolare del Ministero dell’Ambiente sul SISTRI.

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