Le legislazioni in merito ai solventi da estrazione destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari devono, in primo luogo, tener conto delle esigenze della tutela della salute umana, ma anche, entro i limiti necessari per la tutela della salute, delle esigenze economiche e tecniche.
Tale ravvicinamento comporta lelaborazione di un elenco unico dei solventi da estrazione destinati alla preparazione dei prodotti alimentari e fissarne i criteri generali di purezza.
Limpiego di un solvente da estrazione rispettando le corrette prassi di fabbricazione deve provocare leliminazione della totalità o della gran parte dei residui di solventi contenuti nei prodotti alimentari e nei loro ingredienti.
In tali condizioni la presenza di residui o derivati nel prodotto alimentare finito o nellingrediente può essere involontaria, ma tecnicamente evitabile.
Limitazioni specifiche, pur essendo in generale utili, non sono necessarie per le sostanze elencate nellallegato I, parte I, e sono ammesse per quanto riguarda la sicurezza del consumatore, se tali sostanze sono state impiegate rispettando le corrette prassi di fabbricazione.
Infine, è opportuno tener conto della tutela della salute pubblica, determinare le condizioni di impiego di altri solventi da estrazione elencati nellallegato I, parte II e III, nonché dei valori massimi dei residui autorizzati nei prodotti alimentari e nei loro ingredienti.
Le misure necessarie per lesecuzione della presente direttiva devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per lesercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione europea.
(LG-FF)