Solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 141/3 del 6.6.2009 è pubblicata la Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

Poiché la direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione e dei loro ingredienti, ha subito diverse e sostanziali modificazioni, il Parlamento europeo, in occasione di nuove modificazioni di detta direttiva, ha ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla sua rifusione, tenendo anche conto che le differenze tra le legislazioni in materia di solventi da estrazione ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari che possono creare condizioni di concorrenza ineguali, avendo così un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

Le legislazioni in merito ai solventi da estrazione destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari devono, in primo luogo, tener conto delle esigenze della tutela della salute umana, ma anche, entro i limiti necessari per la tutela della salute, delle esigenze economiche e tecniche.
Tale ravvicinamento comporta l’elaborazione di un elenco unico dei solventi da estrazione destinati alla preparazione dei prodotti alimentari e fissarne i criteri generali di purezza.

L’impiego di un solvente da estrazione rispettando le corrette prassi di fabbricazione deve provocare l’eliminazione della totalità o della gran parte dei residui di solventi contenuti nei prodotti alimentari e nei loro ingredienti.
In tali condizioni la presenza di residui o derivati nel prodotto alimentare finito o nell’ingrediente può essere involontaria, ma tecnicamente evitabile.
Limitazioni specifiche, pur essendo in generale utili, non sono necessarie per le sostanze elencate nell’allegato I, parte I, e sono ammesse per quanto riguarda la sicurezza del consumatore, se tali sostanze sono state impiegate rispettando le corrette prassi di fabbricazione.

Infine, è opportuno tener conto della tutela della salute pubblica, determinare le condizioni di impiego di altri solventi da estrazione elencati nell’allegato I, parte II e III, nonché dei valori massimi dei residui autorizzati nei prodotti alimentari e nei loro ingredienti.

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione europea.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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