Somministrazione di lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro

Con la Circolare 22 febbraio 2005, n. 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel chiarire quanto disciplinato dal Decreto legislativo 10 settembre 2003,n.276 in materia di somministrazione di lavoro,sottolinea anche che è vietato il ricorso alla somministrazione di lavoro da parte di quelle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi prevista dall’art.4 del D.Lgs.626/94.

La Circolare 22 febbraio 2005, n. 7 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica) ribadisce quanto disciplinato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di somministrazione di lavoro, con alcuni riferimenti espliciti alla normativa a tutela del lavoratore con contratto di somministrazione. In particolare viene segnalato che:
-nel contratto scritto di somministrazione deve essere inclusa l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
-la protezione del lavoratore è parzialmente suddivisa tra somministrazione ed utilizzazione e comprende la sorveglianza sanitaria.
Inoltre, viene sottolineato che è vietato il ricorso alla somministrazione di lavoro da parte di imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi prevista dall’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

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