Sospensione dell’ uso di azodicarbammide come agente rigonfiante

La Direttiva 2004/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2004e – pubblicata sulla GUCE L 7/45 del 13/01/03 – che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell’ uso di azodicarbammide come agente rigonfiante in materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. L’ azodicarbammide era utilizzata in particolare come agene rigonfiante nella produzione di guarnizioni di plastica per i coperchi metallici per la chiusura di barattoli di vetro.

Fonte: Eur-Lex

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