Sostanze che riducono lo strato di ozono: gli usi critici degli halon.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UJE L 218/2 del 19.8.2010 è pubblicato il Regolamento (UE) N. 744/201° della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, relativa,mente agli usi critici
degli halon. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gli halon 1301,1211 e 2402 sono sostanze che riducono lo strato di ozono classificate nel gruppo III dell’allegato I del regolamento(CE) n. 1005/2009 come sostanze controllate. In conformità con quanto stabilito dal protocollo di Montreal, la produzione di dette sostanze è vietata, negli Stati membri dell’Unione europea, dal 1994. Il loro utilizzo, tuttavia, è tuttora consentito per taluni usi critici previsti nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009.
Nel riesaminare gli attuali usi degli halon, la Commissione ha analizzato anche la disponibilità e l’uso di tecnologie o di alternative sia tecnicamente, sia economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale sanitario.

Dal riesame si sono evidenziate una serie di differenze tra gli Stati membri riguardo all’interpretazione di quali usi gli halon siano da considerarsi critici secondo la definizione di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009.
Con l’adozione del presente regolamento (UE) sono descritti in maniera più particolareggiata ogni applicazione degli halon, specificando il tipo di apparecchiature e di impianto interessati, le finalità dell’applicazione critica, il modello di estintore ad halon, nonché il tipo di halon.

Inoltre, dal riesame si è ritenuto opportuno, tenuto conto della maggiore disponibilità e applicazione delle alternative, stabilire, per ogni applicazione, date ultime oltre le quali l’uso di halon in attrezzature e impianti nuovi non costituirà un uso critico e l’installazione di estintori o sistemi antincendio ad halon non sarà quindi consentito.

Nella definizione di “nuove attrezzature” e “nuovi impianti” si deve prestare un’attenzione particolare alla fase del ciclo di vita nella quale si esegue effettivamente la progettazione dello spazio che richiede una protezione antincendio.

Ad esempio, per alcune applicazioni a bordo d veicoli, navi di superficie, sottomarini e aeromobili militari esistenti e di quelli che sono o saranno costruiti secondo la progettazione attuale, non sono state individuate alternative, appare tuttavia ragionevole ritenere che entro il 2040 una parte importante delle attrezzature in questione sarà giunta al termine del ciclo di vita utile o che a tale data saranno disponibili alternative, grazie al lavoro di ricerca e sviluppo nel frattempo condotto. Di conseguenza, viene ritenuto opportuno fissare il 2040 come data limite ragionevole per tali applicazioni.

L’allegato VI, compresi i tempi per l’eliminazione progressiva degli usi critici, sarà riesaminato con cadenza regolare per tenere conto delle nuove attività di ricerca e sviluppo delle alternative e delle informazioni relative alla loro disponibilità.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo