Sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 346/5 del 30 dicembre 2010 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 che modifica il regolamento(CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia.

Il regolamento(CE) N. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR) per favorire la ripresa economica attraverso la dotazione finanziaria di 3,98 miliardi di euro per il 2009 e il 2010.

A norma del citato regolamento(CE), i progetti di investimento dovrebbero essere finanziati conformemente allo strumento soltanto se hanno un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica nell’Unione, sul miglioramento della sicurezza energetica e sulla riduzione dei gas a effetto serra.

Tali programmi di in vestimento contribuiscono ad una crescita verde, allo sviluppo di un’economia competitiva, interconnessa, sostenibile e verde così come alla salvaguardia dell’occupazione, alla creazione di posti di lavoro e alla lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli obiettivi della strategia “Europa 2020”.

E’ opportuno che i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 663/2009 si applichino alla selezione e all’ammissibilità dei progetti finanziati nell’ambito dello strumento. E’ inoltre prendere in considerazione, quale elemento essenziale, l’equilibrio geografico tra i progetti, al fine di garantire l’impatto del presente regolamento sulla ripresa economica in tutta l’Unione e in considerazione del fatto che, in alcuni Stati membri, i progetti non sono o sono stati finanziati solo in parte ai sensi del capo II del regolamento(CE) n. 663/2009.

Ai fini del necessario impatto economico a breve termine del presente regolamento, fra la data della domanda di sovvenzione per un progetto e la decisione definitiva non dovrebbero intercorrere più di sei mesi.
Il presente regolamento, partendo dalle considerazioni di cui sopra, prevede la creazione di u no strumento finanziario a sostegno di iniziative in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.

Gli intermediari finanziari di cui all’allegato II si adoperano per assegnare tutti i fondi del contributo dell’Unione di cui dispone lo strumento a progetti di investimento e all’assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili entro il 31 marzo 2014. Dopo tale data non potrà essere più assegnato alcun finanziamento a titolo di contributo dell’Unione.

Data l’urgente necessità di affrontare la crisi economica, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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