Sostituzione di un lavoratore assente e diritto al trattamento corrispondente

La Cassazione Civile si pronuncia sull’applicazione dell’art. 2103 del codice civile

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza del 28 settembre 2006 n. 21021, ha precisato alcuni importanti aspetti relativi all’applicazione dell’art. 2103 del codice civile, il quale prevede che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.”
In particolare la Suprema Corte ha precisato i casi in cui il lavoratore che sostituisce un lavoratore assente, avente diritto alla conservazione del posto e con qualifica superiore, può richiedere che gli venga riconosciuto il diritto previsto dall’art. 2103 c.c., specificando al contempo quali accertamenti debba svolgere il giudice del merito.
AG

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