Sottosistema “energia” del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 104/1 del 14-4-2008 è pubblicata la Decisione 2008/284/CE della Commissione del 6 marzo 2008 relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “energia” del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

Alla luce del progresso tecnico e dell’esperienza acquisita con la sua attuazione, con la presente Decisione della Commissione viene riveduta la prima specifica tecnica di interoperabilità (STI) per il sottosistema “energia” del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. La presente STI (definita nell’allegato alla presente Decisione) deve applicarsi all’infrastruttura nuova o ristrutturata e rinnovata, nel rispetto di determinate condizioni.

Ia STI energia precisa i requisiti necessari per assicurare l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. La STI comprende la parte a terra del sottosistema energia e la parte del sottosistema manutenzione che riguarda la parte a terra del sottosistema energia. Il sottosistema energia del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità comprende tutti gli impianti fissi necessari a rifornire , nel rispetto dei requisiti essenziali, i treni a partire da reti monofase o trifase ad alta tensione.

Il sottosistema energia comprende inoltre i criteri di definizione e di qualità per l’interazione fra il pantografo e la linea aerea di contatto.

La prima STI per il sottosistema “energia” è entrata in vigore nel 2002. Data l’esistenza di impegni contrattuali, secondo le disposizioni della prima STI i sottosistemi “energia” o componenti di interoperabilità nuovi, rinnovati o ristrutturati sono oggetto di una valutazione di conformità. E’ comunque ritenuto opportuno che la prima STI continui ad essere applicata ai fini della manutenzione, di componenti del sottosistema e di componenti di interoperabilità autorizzati in conformità della prima STI. Vengono pertanto mantenuti in vigore gli effetti della decisione 2002/733/CE con riguardo alla manutenzione di progetti autorizzati in conformità alla STI allegata a detta decisione così come ai progetti di nuova linea e di rinnovamento o ristrutturazione di una linea esistente che si trovino in avanzata fase di sviluppo o che siano oggetto di un contratto in corso di esecuzione alla data della notificazione della presente decisione.

Per stabilire le differenze esistenti tra il campo di applicazione della prima STI e quello della nuova STI contenuta nell’allegato della presente decisione, occorre che entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione (1° ottobre 2008) gli Stati membri trasmettano un elenco dei sottosistemi e dei componenti di interoperabilità a cui continua ad applicarsi la prima STI.

La presente STI si applica a tutto il materiale rotabile nuovo, ristrutturato o rinnovato del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, quale definito nell’allegato I della direttiva 96/48/CE.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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