Specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 275/3 del 19 ottobre 2007 è pubblicato il Regolamento(CE) N.1216/2007 della Commissione del 18 ottobre 2007 recante modalità di applicazione del regolamento(CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

Solamente in Italia se ne contano più di 4.000. Sono i prodotti agroalimentari tradizionali: una risorsa economica di qualità, spesso affidata alle capacità di piccoli operatori economici che, insieme al saper fare, preservano elementi essenziali del patrimonio culturale a livello locale. Sono attività di filiera corta, non industrializzate, ma pongono in commercio una insospettabile varietà di prodotti di origine vegetale o animale, sia allo stato naturale che trasformati: frutta, carni, bevande, preparazioni gastronomiche, condimenti, paste fresche, prodotti da forno, ecc. Molti di questi prodotti sono potenzialmente interessati dal nuovo regolamento (CE) n.509/2006 sulle specialità tradizionali garantite e dal presente regolamento(CE) attuativo del 18 ottobre 2007.
L’utilizzazione obbligatoria del marchio STG (specialità tradizionali garantite) migliora il precedente regime di attestazione di specificità e garantisce la qualità e la protezione giuridica dei nomi prescelti attraverso una procedura di registrazione e di deposito dei disciplinari di produzione, in modo analogo a quanto è previsto per i più noti prodotti a marchio DOP (Denominazione di origine protetta) e a marchio IGP (Indicazione geografica protetta).
La valorizzazione delle specialità tradizionali garantite offerta dalla legislazione europea esclude tuttavia la registrazione di prodotti la cui specificità risieda nella provenienza o nella origine geografica. La domanda di registrazione può essere inoltre presentata esclusivamente da parte di associazioni. Non è quindi un caso se nel breve elenco delle STG l’Italia sia al momento rappresentata solo dalla mozzarella. Le categorie dei prodotti interessati sono riportate nell’allegato II del regolamento attuativo. Più in generale, la specificità per la quale un prodotto agricolo o alimentare può ambire al titolo di STG riguarda l’elemento o l’insieme di elementi che lo distinguono nettamente da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria. La presentazione del prodotto non è però ammessa come elemento distintivo. In pratica, la specificità può essere riferita alle caratteristiche intrinseche (fisiche, chimiche, microbiologiche, organolettiche), al metodo di produzione o a condizioni specifiche che prevalgono nel corso della produzione. IL regolamento (CE) n. 509/2006 chiarisce inoltre che il termine “tradizionale” è riferito alla presenza del prodotto nel mercato comunitario da almeno 25 anni. Il regolamento attuativo precisa che il simbolo comunitario distintivo per le STG (specialità tradizionali garantite) sarà obbligatorio a partire dal 1° maggio 2009.
Tra le altre disposizioni tecniche e transitorie, si richiede che gli elementi essenziali che determinano la tradizionalità di un prodotto debbano essere comprovati da riferimenti precisi e consolidati e che il disciplinare di produzione riferisca le caratteristiche da controllare per garantire la specificità del prodotto, le procedure da utilizzare e la loro frequenza.
(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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