Spettacoli viaggianti, decreto 13 dicembre 2012 sicurezza lavoro

La G.U. n. 297 del 21-12-2012 pubblica il DECRETO 13 dicembre 2012: Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante.

La G.U. n. 297 del 21-12-2012 pubblica il DECRETO 13 dicembre 2012: Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante.

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Art. 1 – Modifiche all’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007

1. All’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007,
di seguito denominato decreto, dopo il comma 2, e’ aggiunto il
seguente:
«2-bis. Le attivita’ di “spettacolo di strada” di cui alla sezione
VI dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337,
sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo
restando l’obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a
tutela del pubblico e degli artisti.».

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Art. 6 – Disposizioni transitorie

1. I gestori delle attivita’ di spettacolo viaggiante esistenti
prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno
18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice
nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria,
presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto.
2. L’istanza di cui al comma 1 e’ presentata dal gestore al Comune
nel cui ambito territoriale e’ presente la sede sociale del gestore
medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l’attrazione
oggetto dell’istanza sia resa disponibile per i controlli previsti
dal presente decreto. L’istanza e’ corredata da un fascicolo tecnico
in lingua italiana costituito da:
a) disegni ovvero schemi, corredati di foto, delle strutture
principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico
abilitato;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico
abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi
prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla
idoneita’ delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli
apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;
c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all’art. 7
del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007;
d) istruzioni di uso e manutenzione dell’attivita’ e copia del
libretto dell’attivita’ sottoscritti da tecnico abilitato o da
organismo di certificazione, anche su supporto informatico.
3. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno del
28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013.

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