Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 348/84 del 24-12-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nelle considerazioni della presente direttiva si rileva che:

1) L’inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l’ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l’accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, nonché una minaccia per la salute umana. E’opportuno in via prioritaria individuare le cause dell’inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni, nel modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale.
2) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, definisce una strategia per combattere l’inquinamento idrico e invoca altre misure specifiche riguardanti il controllo dell’inquinamento e gli standard di qualità ambientale (SQA). La presente direttiva istituisce SQA conformemente alle disposizioni e agli obiettivi della citata direttiva 2000/60/CE.
3) Conformemente all’articolo 4 di tale direttiva, gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie a norma dell’articolo 16, paragrafi 1 e 8 di detta direttiva al fine di ridurre progressivamente l’inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.

Conformemente all’articolo 1 della presente direttiva e all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri applicano gli SQA figuranti nell’allegato I, parte A della presente direttiva ai corpi idrici superficiali, secondo le disposizioni della parte B, dello stesso allegato I.

L’allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituita dal testo di cui all’allegato II della presente direttiva.

Prima del 22 dicembre 2012 gli Stati membri possono procedere al monitoraggio e alla comunicazione dei dati a norma degli articoli 5,8 e 15 della direttiva 2000/60/CE anziché applicare le disposizioni in materia di direttive di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 luglio 2013.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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