Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 riguardante lAttuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
Con il recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, concernente lo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, la legislazione italiana si è adeguata alle disposizioni per ladempimento degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alla Comunità europea ed in particolare alla Legge Comunitaria 2004.
In particolare, con ladozione della direttiva CE citata, il decreto legislativo si richiama alle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificando larticolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendolo con il seguente:
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale e, nel senso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nellarticolo 29, comma 3,lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico -sanitaria dellAzienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per see per i familiari di cui allarticolo 29, comma 1:
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
In particolare, con ladozione della direttiva CE citata, il decreto legislativo si richiama alle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificando larticolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendolo con il seguente:
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale e, nel senso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nellarticolo 29, comma 3,lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico -sanitaria dellAzienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per see per i familiari di cui allarticolo 29, comma 1:
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
Approfondimenti