Stima dei costi della sicurezza per i cantieri temporanei e mobili

La Provincia di Pistoia, nell’ambito del tavolo tecnico: Costi sicurezza in fase di progettazione, ha elaborato delle “Linee guida per la stima dei costi della sicurezza per i cantieri temporanei e mobili in procedura di appalto pubblico e per cui sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento”.

Si legge in premessa al documento, che riportiamo nel link, che l’obiettivo è quello di rendere omogenei, negli appalti delle pubbliche amministrazioni pistoiesi, in caso di obbligo del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC):
-i contenuti della stima dei costi per la sicurezza nei cantieri,
-la conseguente validazione degli stessi da parte del RUP.
Normativamente, sono stati considerati i costi della sicurezza i costi indicati nell’articolo 12 del decreto legislativo 494/96 e successive modificazioni, nonché gli oneri indicati all’articolo 31 della Legge 109/94 e successive modificazioni.
Tecnicamente, sono stati considerati costi della sicurezza le voci presenti all’interno dell’articolo 7,comma 1, del DPR 222/03.
Il documento specifica per ogni singolo comma previsto dall’articolo 7 del DPR 222/03 quali siano i costi della sicurezza da computare nel PSC, alle specifiche tecniche segue un esempio operativo in cui vengono esplicitati fattivamente i concetti prima espressi dal punto di vista normativo. Gli esempi, ovviamente, non sono esaustivi della notevole casistica presente nella progettazione della sicurezza nei cantieri, ma solo uno strumento di chiarimento delle dinamiche tecniche4 da riportare in termini economici.

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