La Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 135/1 del 30 aprile 2004.
Considerando che numerosi strumenti di misura rientrano nel campo di applicazione di direttive specifiche adottate sulla base della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ritenuto che le direttive specifiche tecnicamente superate debbano essere abrogate e sostituite da una direttiva indipendente, secondo lo spirito della Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione. Conseguentemente, strumenti di misura corretti e rintracciabili possono essere utilizzati per molteplici funzioni di misurazione, intese a soddisfare esigenze relative all’ interesse pubblico, alla sanità pubblica, alla sicurezza e all’ ordine pubblico, alla protezione dell’ ambiente e dei consumatori, all’ imposizione di tasse e diritti e alla lealtà delle transazioni commerciali, che incidono in vari modi, direttamente o indirettamente, sulla vita quotidiana dei cittadini e che possono richiedere l’ impiego di strumenti di misura sottoposti a controlli legale. In base a tali considerazioni, è stata adottata la Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 135/1 del 30 aprile 2004 – relativa agli strumenti di misura. Come previsto dall’ art. 1, la citata Direttiva si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti i contatori dell’ acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’ acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010). La direttiva definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi precedentemente citati per la loro commercializzazione e/o messa in servizio e costituisce una direttiva specifica relativamente ai requisiti sull’ immunità elettromagnetica ai sensi dell’ art. 2, paragrafo 2 della direttiva 89/336/CEE che continua ad applicarsi riguardo ai requisiti di emissione. La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni della direttiva è attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura “CE” e della marcatura metrologica supplementare, apposte dal fabbricante o sotto la responsabilità di quest’ ultimo. Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 30 ottobre 2006.
Fonte: Eur-Lex
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