Sull’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2004 è pubblicata la Circolare 1 dicembre 2004 del Ministero delle politiche agricole e forestali sull’applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 204, recante disposizioni per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.

Poiché la Legge 3 agosto 2004, n.204 contiene molteplici principi e disposizioni che richiedono una corretta interpretazione, onde consentire agli operatori di adeguare i propri comportamenti al disposto normativo, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni in proposito, tramite la Circolare 1 dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2004.
In particolare , la legge contempla disposizioni relative alla denominazione di vendita della passata di pomodoro, alla classificazione merceologica dei vitelli, all’indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti alimentari e all’etichettatura degli olii di oliva.Ad esempio:
-la denominazione di vendita “ passata di pomodoro”, da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con apposito decreto interministeriale saranno determinate le ulteriori caratteristiche ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonché i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli;
-per quanto riguarda i vitelli, la classificazione merceologica prevede un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell’ottavo mese di vita;
-l’indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari, prevede l’indicazione del luogo di origine e provenienza, ovvero , per il prodotto non trasformato, il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione;
-per l’etichettatura degli olii di oliva vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l’indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.
Le disposizioni di cui sopra, comunque, non sono concretamente operative fino a quando non saranno stati formalizzati i relativi testi normativi, che dovranno essere previamente notificati alla Commissione europea con la procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE.

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