Sviluppo delle Ferrovie Comunitarie e utilizzo delle relative infrastrutture.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2010 è pubblicato il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 15 riguardante “Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”.

Il presente decreto legislativo si richiama, in particolare, alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, nonché al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante il regolamento sulle norme3 di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Il presente decreto legislativo stabilisce, tra l’altro, che:
“%-bis- Per i servizi che utilizzano un’infrastruttura specializzata, di cui all’articolo 32, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere una durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni è possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, soprattutto se questi costituiscono l’oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. In tale caso, le esigenze del richiedente possono rendere necessaria una definizione particolareggiata delle caratteristiche di capacità, inclusi frequenza, volume e qualità dei tracciati ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la durata dell’accordo quadro. Il gestore dell’infrastruttura può ridurre la capacità riservata che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia stabilità nell’art.35 “.
“Qualora un richiedente intenda chiedere capacità di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all’art. 3 della direttiva 91/440/CEE, informa i gestori dell’infrastruttura e gli organismi di regolamentazione interessati.

Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri tra stazioni situate nel territorio nazionale e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, l’organismo di regolazione di cui all’articolo 37 si assicura che sia informata l’autorità competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorità competenti interessate che hanno la facoltà di limitare l’accesso ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3-ter, della direttiva 91/440/CEE, e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri”.

(LG-FF)

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