Sviluppo per l’uso del metano per autotrazione

Nel decreto 21 dicembre 2001 l’avvio alla prima fase di un’accordo in materia

La Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002 pubblica il Decreto 21 dicembre 2001 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio recante ” Attuazione della prima fase dell’ accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Fiat SpA e Unione petrolifera”. Si tratta dell’accordo siglato il 5 dicembre 2001, avente lo scopo di “promuovere lo sviluppo del metano per autotrazione, presso i cittadini, gli operatori commerciali e gli esercenti di servizi di trasporto persone e cose, nonché per lo sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione strutturale e permanente dell’ impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane”.L’ accordo, dunque, prevede la realizzazione di un piano nazionale avente essenzialmente lo scopo di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico ed in particolare del PM10. Per l’avvio dell’ esecuzione dell’accordo è autorizzata – si legge all’ art. 8 del decreto ministeriale -l’assunzione dell’ impegno di ex lire 30.012.185.000 pari a Euro 15,5 milioni. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’ accordo è prevista la costituzione di un unico referente ” che coordini in ambito nazionale la presentazione ed attuazione dei progetti per per l’utilizzo del metano, che saranno predisposti dagli enti locali inseriti dalle regioni all’interno delle zone a rischio di inquinamento atmosferico, il rapporto con i produttori delle tipologie dei veicoli dell’ accordo di programma e con le associazioni dei gestori degli impianti di distribuzione di metano e con i cittadini e le categorie interessate. Tale referente sarà costituito sotto forma di convenzione, come previsto dall’ art.30 del decreto legislativo n. 267/2000 ( ” Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali “), e per poter dare avvio all’ attivazione del progetto e al trasferimento delle risorse, essere composta almeno da tre comuni che avranno al loro interno provveduto a formalizzare lo schema di convenzione, e che avranno individuato il comune incaricato di provvedere alla gestione operativa del progetto capofila”. Il comune capofila della convenzione dovrà garantire il coordinamento dell’ erogazione degli incentivi ai cittadini ed agli operatori dei comuni collocati all’ interno delle zone individuate dalle regioni, di cui al decreto legislativo n. 351/1999 ( recante il recepimento della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’ aria ambiente ) ed individuati nell’ accordo di programma. Per l’adesione alla convenzione i comuni collocati all’interno delle zone individuate dalle regioni avranno presentato una relazione sullo stato della qualità dell’aria ed il piano degli interventi per la riduzione dell’ inquinamento atmosferico e avere costituito l’ ufficio per il mobility manager di area ove prescritto dalle vigenti norme. All’ art.2 del decreto sono descritte la Linee guida alla convenzione che sarà sottoscritta dai comuni interessati. I soggetti beneficiari che possono presentare istanza sono: -aziende che gestiscono flotte di autoveicoli in servizio pubblico e privato; aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di TPL, anche integrativi e complementari; aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di pubblica utilità; aziende o singoli imprenditori che gestiscono servizi di trasporto pubblico di piazza (taxi), servizi di noleggio con conducente, altri servizi di noleggio; aziende ed imprenditori privati del settore della distribuzione urbana delle merci, cioè i rappresentanti dei settori del commercio, dell’ artigianato e dell’ industria, nonché le aziende di logistica; aziende ed imprenditori privati che intendono realizzare impianti di distribuzione del metano per autotrazione; utenze private di mobilità individuale che risiedono nel territorio dei comuni compresi nelle zone individuate dalle regioni.

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