TAR Friuli Venezia Giulia: Ambiente – Obbligo della P.A. di effettuare adeguata istruttoria prima di emanare atti di messa in sicurezza e bonifica

Sentenza del TAR Trieste del 5 maggio 2014 n.188

Con la sentenza n. 188/2014 il TAR Trieste ha affermato che la P.A. ha l’obbligo di effettuare adeguata istruttoria prima di emanare a carico del privato atti di messa in sicurezza e bonifica di aree.
Nel caso di specie la ricorrente, società di distribuzione di carburante, era stata intimata dall’amministrazione di provvedere alla messa in sicurezza urgente, mediante emungimento, delle acque di falda contaminate e successivo trattamento con ciclo continuo di 24 ore al giorno.
La società intimata, lamentando l’illegittimità di tali prescrizioni, ne chiedeva l’annullamento contestando il proprio obbligo di effettuare gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica sull’area in questione.
Il TAR Trieste, richiamando i principi enunciati dalla giurisprudenza consolidata e quelli autorevolmente affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 21/2013, ha sostenuto che, “anche in ipotesi di messa in sicurezza d’emergenza, deve essere previamente verificata a cura dell’Amministrazione la sussistenza dei presupposti della responsabilità sulla base di adeguata e completa istruttoria.”
Nel caso in esame l’imposizione di misure di messa in sicurezza d’emergenza della P.A. non risulta assistita da quei presupposti di assoluta gravità ed immediata pericolosità, idonei a legittimarla, ma piuttosto un “comodo” rimedio individuato dall’Amministrazione per ovviare ai superamenti registrati nelle acque di falda.
Il ricorso è stato giudicato fondato e, pertanto, accolto.

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