TAR Lazio sull’ambiente: la P.A. ha il compito di individuare con ragionevole certezza scientifica quali siano i soggetti responsabili ponendo solo a loro carico gli oneri di bonifica.

Sentenza del TAR Lazio Latina n. 375 del 23/05/2014

Con sentenza n. 375 del 23/05/2014 il TAR Latina ha affrontato la questione relativa alla corretta individuazione dei soggetti che, avendo realizzato bacini destinati all’abbancamento di rifiuti solidi urbani, sono tenuti agli oneri di bonifica.
Nello specifico una società di smaltimento rifiuti era stata intimata, insieme agli altri gestori di impianti operanti nella zona di riferimento, di provvedere all’immediata bonifica dei bacini interessati, in quanto ritenuta corresponsabile, dal comune di Latina, dell’inquinamento oltre le soglie previste dalla legge delle falde acquifere della discarica dell’area in oggetto.
La suddetta società impugnava con numerosi ricorsi i molteplici provvedimenti comunali che intimavano l’immediata bonifica, denunciando la propria estraneità rispetto all’inquinamento rilevato e la sua conseguente assenza di responsabilità.
Il TAR Latina ha accolto la tesi della società secondo cui “una responsabilità solidale dei soggetti operanti nel sito in oggetto è inammissibile, in quanto si tratta di soggetti distinti e operanti distintamente l’uno dall’altro. Le amministrazioni avrebbero, quindi, dovuto accertare le singole posizioni e il singolo grado di responsabilità ripartendo poi in modo proporzionale alla rispettiva responsabilità di ciascuno gli obblighi inerenti alla bonifica. D’altra parte una puntuale verifica dell’apporto causale di ciascun operatore – oltre che strumentale alla graduazione dei rispettivi obblighi di bonifica – sarebbe stata indispensabile anche allo stesso fine di individuare gli interventi di bonifica da attuare.”
I giudici amministrativi hanno sul punto affermato che “lo scopo delle disposizioni dell’articolo 242 e segg del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 non è in via prioritaria quello di individuare esattamente il grado di responsabilità di ciascun soggetto nella causazione dell’inquinamento al fine di garantire che gli obblighi di ciascuno siano esattamente proporzionali al rispettivo grado di responsabilità; ma invece quello di garantire che la bonifica – a tutela della pubblica incolumità – sia posta in essere celermente e non vada a gravare sulla finanza pubblica ma, se possibile, sul soggetto (o sui soggetti) che l’inquinamento hanno provocato.”
Tuttavia, in questa prospettiva, “se risulta che la situazione di inquinamento può non essere stata determinata da un unico soggetto, il compito dell’amministrazione è in via prioritaria quello di individuare con ragionevole certezza scientifica quali siano i soggetti responsabili ponendo a loro carico gli oneri di bonifica; una esatta individuazione del rispettivo grado di responsabilità – beninteso allorchè sia scientificamente possibile – appare indispensabile solo quando ciò sia strumentale al fine di individuare i necessari strumenti di intervento; in altri termini l’esatta individuazione dell’apporto causale di ciascuno è necessario solo quando questa indagine condizioni l’individuazione delle misure di ripristino ambientale.”
Nel caso in oggetto la società ha dimostrato la sua estraneità al fatto addebitatole e per tali motivi il ricorso è stato giudicato fondato e, pertanto, accolto.

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