TAR Puglia: Procedura VIA: rapporti tra legislazione nazionale e regionale in tema di rifiuti

TAR Puglia, Bari, Sez. I, sentenza del 28 maggio 2014, n. 629

Il TAR Puglia, Bari, Sez. I, con sentenza del 28 maggio 2014, n. 629 ha affrontato la questione dei rapporti tra legislazione nazionale e regionale in tema di rifiuti, con particolar riguardo alla procedura VIA.
Nello specifico una società di logistica e trasporti aveva presentato ricorso al suddetto TAR contestando l’eccessivo rigore di un provvedimento dell’amministrazione regionale della Puglia in materia di VIA rispetto a quanto previsto sulla medesima materia dalla legislazione nazionale.
Il Collegio ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale che sul punto ha chiarito come la disciplina nazionale debba assicurare un livello di tutela uniforme, adeguato e non riducibile, restando comunque salva la possibilità da parte delle regioni di fissare più elevati livelli di tutela in relazione al raggiungimento degli obiettivi rientranti nelle loro competenze, ad es. in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.
Con particolare riferimento alla disciplina dei rapporti Stato – regioni in materia di procedura di V.I.A., la giurisprudenza amministrativa, richiamando i generali criteri di riparto delle competenze e le clausole di salvaguardia dell’autonomia degli enti territoriali sanciti dagli artt. 2, co. 2, e 3 quinquies, co. 2, del D.lgs. n. 152/2006, ha precisato che all’interno della disciplina del Codice dell’Ambiente risultano rispettate le attribuzioni di regioni ed enti locali, nell’ottica della maggior protezione dei livelli qualitativi della vita umana e dell’ambiente, con l’ulteriore annotazione che “alle regioni (e province autonome) è conferita espressamente la possibilità di adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive nei limiti della non arbitrarietà delle scelte regolatorie” .
La Regione, in quanto ente più vicino e attento alle specifiche esigenze del territorio, ben può introdurre modalità di controllo ulteriori e più incisive al fine di valutare la compatibilità dell’opera realizzanda con l’ambiente circostante tenendo conto del possibile impatto negativo dell’attività in relazione alle peculiarità del territorio. Tanto si pone in conformità allo stesso scopo della V.I.A., che secondo la definizione del Codice (art. 5, comma 1, lett. b) mira ad individuare gli effetti sull’ambiente di un progetto, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b), assicurando, in particolare, che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, tenuto conto degli impatti diretti e indiretti di un determinato progetto sulla salute dell’uomo oltre che sull’ambiente circostante.

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