Il provvedimento assorbe in un testo unico tutte le disposizioni oggi vigenti sulla gestione delle terre e rocce da scavo e, in coerenza con le norme generali regolatrici della materia, disciplina:
– la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti;
– il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
– l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti;
– la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Il provvedimento è coerente con i principi dell’economia circolare e con il principio della gerarchia nella gestione dei rifiuti, che ha come obiettivo la riduzione della produzione dei rifiuti (anche attraverso la gestione dei residui di produzione come sottoprodotti) e degli impatti che dalla gestione dei rifiuti possono derivare sulla salute umana e sull’ambiente.
Sotto il profilo ambientale il regolamento consente di perseguire i seguenti risultati:
a) incrementare l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti;
b) ridurre il ricorso all’utilizzo di materiale di cava;
c) ridurre i costi connessi all’approvvigionamento di materia prima;
d) ridurre il ricorso allo smaltimento in discarica delle terre e rocce da scavo.
Rispetto al primo esame preliminare, il testo è stato ulteriormente integrato e modificato a seguito della consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholders del settore, che dal 18 novembre al 19 dicembre scorso hanno potuto presentare sul sito del ministero dell’Ambiente osservazioni e proposte di modifica.
Tra le principali novità:
– procedure più semplici per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti per essere qualificate sottoprodotti;
– tempi certi per la definizione delle procedure, anche attraverso l’introduzione di meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia degli uffici pubblici;
– il rafforzamento del sistema dei controlli;
– l’allineamento della normativa italiana a quella europea;
– la possibilità per il proponente di chiedere all’ARPA o APPA territorialmente competente di eseguire la validazione preliminare del piano di utilizzo e di effettuare lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dalla legge;
– specifica procedura per l’utilizzo nel sito di produzione, delle terre e rocce da scavo, escluse dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti e prodotte nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale.