Tessera di riconoscimento ex art. 36 bis D.L. 223/2006: risposta del Ministero del Lavoro ad interpello

Si riporta la risposta del Ministero del Lavoro all’istanza di interpello avanzata dall’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti in merito alla portata dell’obbligo introdotto dall’art. 36 bis,comma 3, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006.

Il 14 agosto 2007 il Ministero del Lavoro ha reso pubblica la risposta all’istanza di interpello avanzata dall’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti in merito alla portata dell’obbligo introdotto dall’art. 36 bis,comma 3, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006.
La riportiamo di seguito:
“Come noto, la disposizione sopra citata ha introdotto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, l’obbligo per i datori di lavoro, nell’ambito dei cantieri edili, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Con la circolare n. 29 del 28 settembre 2006 questo Ministero ha chiarito che il campo di applicazione della previsione normativa in discorso deve essere individuato con riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 494/1996 e che la finalità della medesima è quella di consentire una immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere.
Ciò premesso, considerato che i dipendenti delle imprese impiantistiche svolgono di fatto la loro attività anche luoghi diversi dai cantieri edili quali, a titolo esemplificativo, condomini, abitazioni, strutture industriali, si ribadisce che l’obbligo di munire i lavoratori della predetta tessera di riconoscimento – ovvero di istituire un apposito registro di cantiere per i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti – sussiste unicamente allorché l’attività venga svolta nei cantieri rientranti nell’ambito di applicazione del citato Allegato I del D. Lgs. n. 494/1994.

AG

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