Con la sentenza n. 47081 del 16 novembre 2007 (depositata il 19 dicembre 2007), la Corte si pronuncia nuovamente sul tema dei rapporti tra il Testo Unico ambientale e la disciplina normativa da questultimo abrogata.
Nel caso di specie, riguardante la disciplina dettata in materia di inquinamento atmosferico dallabrogato d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, la Corte ha, da un lato, affermato che il reato di inosservanza delle prescrizioni dellautorizzazione (od imposte dallautorità competente), prima previsto dallart. 24, comma quarto, del d.P.R. citato, si pone in rapporto di continuità normativa con la fattispecie penale oggi contemplata dallart. 279, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; dallaltro, ha ritenuto ravvisabile la nullità della sentenza per difetto di contestazione ex art. 522 cod. proc. pen., avendo il giudice pronunciato condanna per il reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, a fronte di una contestazione di omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni in atmosfera (reato prima previsto dallart. 24, comma terzo, d.P.R. n. 203 del 1988, oggi contemplato dallart. 279, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), non ravvisandosi, a giudizio della Corte, alcun rapporto di continenza tra le due violazioni poiché il fatto contestato non era ricompreso in quello, più ampio, ritenuto in sentenza.
AG
Fonte: Corte di Cassazione