La modifica introdotta allart. 2 del Decreto-Legge 2/2012 (Ambientale), approvato alla Camera con voto di fiducia.
Il provvedimento dovrà anche passare dal Senato e dovrà essere convertito entro il 25 marzo 2012.
Lart. 1 i detta misure sugli interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania.
Lart. 1-bis interviene detta misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania.
Latto si compone, altresì, dellart. 2 riguardante disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dellambiente e
Lart. 3 sullinterpretazione autentica dellart. 185 del D.L.vo 152/2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti, tra cui una modifica al p.to 5 allAll. D alla Parte IV del D.L.vo 152/2006 relativa allattribuzione della caratteristica di pericolosità H14 ai rifiuti.
All’art. 3 i materiali da riporto vengono considerati matrici ambientali e potranno rientrare, quindi, nella disciplina del sottoprodotto.
Disposizione analoga all’art. 4 anche per le terre e rocce che possono reimpiegate.
In questa disciplina vi rientrano ora anche quelle terre e rocce da scavo che superino alcuni limite di concentrazione, purché provengano da aree interessate da fenomeni naturali.
(Red)