Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 recante Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa allistituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.
Come previsto dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002 che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio-, con il Decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 196, attuando la direttiva stessa, viene istituito anche nel nostro Paese un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione ai fini di una migliore sicurezza ed efficienza di tale traffico, di una migliore risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso, e di un ausilio per migliorare la prevenzione e lindividuazione dellinquinamento causato dalle navi.
Tale decreto viene applicato alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato.
La Rapportazione e il monitoraggio navale, prevede la comunicazione preventiva, da parte dellarmatore, dellagente o del comandante della nave diretta verso un porto nazionale, alle competenti autorità marittime con almeno 24 opre danticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio è pari o superiore a 24 ore e non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose o inquinanti, sono soggette allobbligo di comunicazione di cui allarticolo 13 del decreto legislativo.
Tale decreto viene applicato alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato.
La Rapportazione e il monitoraggio navale, prevede la comunicazione preventiva, da parte dellarmatore, dellagente o del comandante della nave diretta verso un porto nazionale, alle competenti autorità marittime con almeno 24 opre danticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio è pari o superiore a 24 ore e non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose o inquinanti, sono soggette allobbligo di comunicazione di cui allarticolo 13 del decreto legislativo.
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