Lo precisa l’ INPS con la Circolare n. 91 del 15 maggio 2002
Sul sito Internet dell’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ( www.inps.it) è resa nota la Circolare n. 91 del 15 maggio 2002 avente per oggetto: Trasformazione dell’ assegno di invalidità in pensione di anzianità e di vecchiaia. I titolari di pensione di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia a domanda. I titolari di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità a domanda. Tutto ciò adottando l principi enunciati in materia dalla Corte di Cassazione con due rispettive Sentenze.Con Sentenza n. 6603 del 1998 e n. 4911 del 2001 la Corte Suprema ha stabilito che il titolare di invalidità può essere ammesso a fruire della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di anzianità. Con sentenza n. 1821 del 1998 e n. 4829 del 2001 la medesima Corte ha affermato che il titolare di assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, può essere ammesso a fruire della pensione di anzianità. Come dichiarato dall’ INPS, per effetto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze indicate i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità, ove più favorevole, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nonché di accesso ( c.d. finestre). Dalla predetta data il richiedente e la prestazione dovrà essere considerato titolare di pensione di anzianità a tutti gli effetti.Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione sono valutati anche i contributi – utili per il diritto a pensione di anzianità – già computati nella prestazione di invalidità, che dovrà essere eliminata dalla data di decorrenza della pensione di anzianità. Detta pensione deve essere calcolata, trattandosi di nuova liquidazione, con i criteri in vigore alla predetta data, utilizzando ovviamente anche la contribuzione già computata nella prestazione di invalidità. Del pari i titolari di pensione di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di vecchiaia, ove più favorevole, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione, di contribuzione, di età e di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Dalla predetta data il richiedente la prestazione dovrà essere considerato titolare di pensione di vecchiaia a tutti gli effetti.
Fonte: I.N.P.S.
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