Trasformazione dell’ assegno di invalidità in pensione di anzianità

Lo precisa l’ INPS con la Circolare n. 91 del 15 maggio 2002

Sul sito Internet dell’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ( www.inps.it) è resa nota la Circolare n. 91 del 15 maggio 2002 avente per oggetto: Trasformazione dell’ assegno di invalidità in pensione di anzianità e di vecchiaia. I titolari di pensione di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia a domanda. I titolari di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità a domanda. Tutto ciò adottando l principi enunciati in materia dalla Corte di Cassazione con due rispettive Sentenze.Con Sentenza n. 6603 del 1998 e n. 4911 del 2001 la Corte Suprema ha stabilito che il titolare di invalidità può essere ammesso a fruire della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di anzianità. Con sentenza n. 1821 del 1998 e n. 4829 del 2001 la medesima Corte ha affermato che il titolare di assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, può essere ammesso a fruire della pensione di anzianità. Come dichiarato dall’ INPS, per effetto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze indicate i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità, ove più favorevole, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nonché di accesso ( c.d. finestre). Dalla predetta data il richiedente e la prestazione dovrà essere considerato titolare di pensione di anzianità a tutti gli effetti.Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione sono valutati anche i contributi – utili per il diritto a pensione di anzianità – già computati nella prestazione di invalidità, che dovrà essere eliminata dalla data di decorrenza della pensione di anzianità. Detta pensione deve essere calcolata, trattandosi di nuova liquidazione, con i criteri in vigore alla predetta data, utilizzando ovviamente anche la contribuzione già computata nella prestazione di invalidità. Del pari i titolari di pensione di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di vecchiaia, ove più favorevole, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione, di contribuzione, di età e di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Dalla predetta data il richiedente la prestazione dovrà essere considerato titolare di pensione di vecchiaia a tutti gli effetti.

Fonte: I.N.P.S.

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