Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 304/63 del 14-11-2008 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 1100/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo alleliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili.
In base alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di trasporti su strada e per vie navigabili , gli Stati membri effettuano verifiche ed ispezioni riguardanti le caratteristiche tecniche, le autorizzazioni ed altri documenti cui debbono conformarsi i veicoli e le navi. Tali controlli, verifiche ed ispezioni continuano ad essere giustificati, in generale, dalla finalità di evitare perturbazioni nellorganizzazione del mercato dei trasporti e garantire la sicurezza della circolazione su strada e per vie navigabili.
A norma delle disposizioni vigenti, gli Stati membri sono liberi di organizzare ed effettuare i summenzionati controlli, verifiche ed ispezioni nei luoghi da essi prescelti.
Detti controlli, verifiche ed ispezioni possono essere effettuati con pari efficacia su tutto il territorio degli Stati membri interessati e pertanto il varco della frontiera non deve costituire il pretesto per lesecuzione di dette operazioni.
Equanto prevede il presente Regolamento (CE) n. 1100/2008 del 22 ottobre 2008 che, allarticolo 3, recita I controlli di cui allallegato I, effettuati in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada o per vie navigabili tra Stati membri, non sono effettuati a titolo di controlli alle frontiere, ma esclusivamente come parte delle normali procedure di controllo applicate , in modo non discriminarlo, su tutto il territorio di uno Stato membro.
La Commissione propone, se necessario, modifiche dellallegato I in considerazione dellevoluzione tecnologica nel settore di cui al presente regolamento.
Il precedente regolamento(CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, modificato dal regolamento elencato nellallegato II, è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nellallegato III.
(LG-SP)
A norma delle disposizioni vigenti, gli Stati membri sono liberi di organizzare ed effettuare i summenzionati controlli, verifiche ed ispezioni nei luoghi da essi prescelti.
Detti controlli, verifiche ed ispezioni possono essere effettuati con pari efficacia su tutto il territorio degli Stati membri interessati e pertanto il varco della frontiera non deve costituire il pretesto per lesecuzione di dette operazioni.
Equanto prevede il presente Regolamento (CE) n. 1100/2008 del 22 ottobre 2008 che, allarticolo 3, recita I controlli di cui allallegato I, effettuati in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada o per vie navigabili tra Stati membri, non sono effettuati a titolo di controlli alle frontiere, ma esclusivamente come parte delle normali procedure di controllo applicate , in modo non discriminarlo, su tutto il territorio di uno Stato membro.
La Commissione propone, se necessario, modifiche dellallegato I in considerazione dellevoluzione tecnologica nel settore di cui al presente regolamento.
Il precedente regolamento(CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, modificato dal regolamento elencato nellallegato II, è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nellallegato III.
(LG-SP)
Fonte: Eur-Lex
Approfondimenti