Trasporti : eliminazione dei controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 304/63 del 14-11-2008 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 1100/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo all’eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili.

In base alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di trasporti su strada e per vie navigabili , gli Stati membri effettuano verifiche ed ispezioni riguardanti le caratteristiche tecniche, le autorizzazioni ed altri documenti cui debbono conformarsi i veicoli e le navi. Tali controlli, verifiche ed ispezioni continuano ad essere giustificati, in generale, dalla finalità di evitare perturbazioni nell’organizzazione del mercato dei trasporti e garantire la sicurezza della circolazione su strada e per vie navigabili.
A norma delle disposizioni vigenti, gli Stati membri sono liberi di organizzare ed effettuare i summenzionati controlli, verifiche ed ispezioni nei luoghi da essi prescelti.
Detti controlli, verifiche ed ispezioni possono essere effettuati con pari efficacia su tutto il territorio degli Stati membri interessati e pertanto il varco della frontiera non deve costituire il pretesto per l’esecuzione di dette operazioni.
E’quanto prevede il presente Regolamento (CE) n. 1100/2008 del 22 ottobre 2008 che, all’articolo 3, recita “I controlli di cui all’allegato I, effettuati in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada o per vie navigabili tra Stati membri, non sono effettuati a titolo di controlli alle frontiere, ma esclusivamente come parte delle normali procedure di controllo applicate , in modo non discriminarlo, su tutto il territorio di uno Stato membro”.
La Commissione propone, se necessario, modifiche dell’allegato I in considerazione dell’evoluzione tecnologica nel settore di cui al presente regolamento.
Il precedente regolamento(CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, modificato dal regolamento elencato nell’allegato II, è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
(LG-SP)

Fonte: Eur-Lex

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