Trasporto di merci pericolose: aggiornamento norme al progresso tecnico

Sulle Gazzette Ufficiali dell’UE L 305/4, L 305/6 del 4 11.2006 sono state pubblicate, rispettivamente, la direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3.11.2006 che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio e la Direttiva 2006/90/CE/ della Commissione del 3.11.2006 che adatta per la settima volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio relative al trasporto di merci pericolose per strada e per ferrovia

La direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006 adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.
Gli allegati A e B della citata direttiva del 1994 menzionano gli allegati A e B dell’accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR) applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005. Ma poiché l’ADR è aggiornato con cadenza biennale e, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2007 sarà in vigore una versione modificata che prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2007, con la direttiva 2006/89/CE del 3.11.2006 vengono modificati gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE, adeguandola così al progresso tecnico.
La Direttiva 2006/90/CE della Commissione del 3 novembre 2006 adatta per la settima volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
L’Allegato della citata direttiva del 1996 rimanda al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Anche il RID è aggiornato con cadenza biennale . La nuova versione aggiornata si applicherà quindi a decorrere dal 1° gennaio 2007, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2007. Conseguentemente l’allegato alla direttiva, con l’adozione della direttiva 2006/90/CE viene anch’esso sostituito con il testo seguente:
Allegato al regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID) – Appendice C della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), nella sua versione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Fonte: Eur-Lex

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