Trasporto di merci pericolose per ferrovia: deroghe della Commissione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 293/23 del 9 novembre 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 13 ottobre 2005 recante modifica della Decisione 2005/180/CE che autorizza gli Stati membri , a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio , ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Premesso che a norma dell’ art. 6 , paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, gli Stati membri sono tenuti a notificare preventivamente alla Commissione europea le deroghe che intendono applicare all’ allegato della direttiva stesa.
Alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 il loro intento di adottare disposizioni in deroga alla suddetta direttiva. Ma poiché la direttiva 2004/89/CE della Commissione ha di nuovo modificato l’ allegato alla stessa direttiva 96/409/CE, fissando la scadenza dei termini di applicazione al 1° ottobre 2004, la Commissione è intervenuta con la Decisione del 13 ottobre 2005 in quanto uno degli Stati membri ( il Regno Unito) ha notificato l’ intenzione di modificare le deroghe in vigore a esso applicabili di cui all’ allegato 1 della decisione 2005/180/CE. Conseguentemente l’ allegato 1 è modificato per mezzo delle deroghe elencate nell’ allegato alla presente Decisione.

Fonte: Eur-Lex

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