Trasporto marittimo di merci liquide o gassose

Il Decreto 18 aprile 2003 del Comandante generale delle capitanerie di porto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003, è pubblicato il Decreto 18 aprile 2003 emanato dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto sul ” Trasporto marittimo di merci pericolose allo stato liquido o allo stato di gas liquefatti poste in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari”. Tale decreto è stato emanato in considerazione dell’ esigenza di uniformità di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza che per motivi economico-commerciali e tenendo conto che le norme di cui al capitolo VII della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare del 1974 (SOLA), ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo delle merci pericolose ( I.M.D.G. Code), adottato dall’ organizzazione marittima internazionale ( IMO). Pertanto, sulle navi da carico e da passeggeri, nazionali o straniere, in alternativa a quanto prescritto nella normativa nazionale, è ammesso l’ imbarco, il trasporto, lo sbarco e il trasbordo di contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari rispondenti alla normativa dell’ I.M.D.G. Code, contenenti le merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti elencati nel predetto codice o classificate ai sensi dello stesso. Anche lo stivaggio e la segregazione dei contenitori cisterna e dei veicoli cisterna stradali e ferroviari sopracitati può avvenire in conformità alla normativa I.M.D.G. Code.

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