Trasporto marittimo di merci pericolose

Il Decreto 13 gennaio 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004 è pubblicato il Decreto 13 gennaio 2004 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardante le ” Procedure per il rilascio dell’ autorizzazione all’ imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi ( transhipment) delle merci pericolose ( Decreto n. 36/2004).Il provvedimento ministeriale si richiama ad una serie storica di altri provvedimenti che sono stati adottati dalla legislazione nazionale in materia di trasporto di merce pericolose sia per strada, per ferrovia o via mare. In particolare questo provvedimento si inserisce nel quadro degli adempimenti previsti dalla legge 23 maggio 1980,n. 380 recante l’ adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974.Poichè il Capitolo VII della citata Convenzione, come emendata, ha reso obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l’ applicazione delle norme del Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose ( IMDG Code), adottato dall’ Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A. 81 del 27 settembre 1965e vista anche la risoluzione dell’ IMO,adottata il 20 novembre 1985,recante linee guida per le sistemazioni di rizzaggio per il trasporto di veicoli stradali sulle navi Ro-Ro, il Decreto ministeriale ora emanato intende aggiornare le procedure amministrative di cui ai precedenti decreti 4 maggio 1995e 14 agosto 1997, alla luce delle disposizioni di legge e raccomandazioni nel frattempo intervenute da parte dell’ IMO. Con questo decreto vengono disciplinate in maniera uniforme , per tutti i porti italiani, le procedure che regolano l’ imbarco e lo sbarco delle merci pericolose.

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