Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006 è pubblicato il Provvedimento 21 dicembre 2005 del Garante per la protezione dei dati personali relativo all’Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (Autorizzazione n. 1/2005)

Considerato che, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personale di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003,n.196, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili previa autorizzazione dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal citato Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, e considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato nell’ambito dei rapporti di lavoro, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato il Provvedimento 21 dicembre 2005 con il quale autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni indicate.
Le finalità del trattamento dei dati sensibili deve essere, quindi, indispensabile, ad esempio:
per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi,da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali , in particolare ai fini dell’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché dell’applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica;
anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni,premi,altri emolumenti,liberalità o benefici accessori;
per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo;
per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi,dalla normativa comunitaria,dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell’interessato , ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile:

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