Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro

Nel S.O. n. 186 della Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24-8-2007 è pubblicata la Deliberazione 28 giugno 2007 del Garante per la protezione dei dati personali concernente “Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. Autorizzazione n. 1/2007 (Deliberazione n. 24).

Richiamandosi al comma 4, lettera d) dell’articolo 26 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’art.111 del Codice e considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento e considerato, inoltre, che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato nell’ambito dei rapporti di lavoro, il Garante per la protezione dei dati personali h autorizzato il trattamento dei dati sensibili di cui al l’art. 4, comma 1, lettera d) del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni indicate nella Deliberazione 28 giugno 2007.
L’Autorizzazione di cui sopra è rilasciata:
a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziale o temporanee, o che comunque conferiscono u n incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lettere b) e c);
b) ad organismi paritetici che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;
l’autorizzazione riguarda anche l’attività svolta:
c) dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate;
d) da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire le finalità di cui al punto 3, lettera h).
Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:
a) lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche i n compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3 e 4, ai relativi familiari e conviventi;
b) a consulenti e a libero professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;
c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative, anche nella modalità di lavoro a progetto, o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio;ù
d) a candidati all’instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;
e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);
f) a terzi danneggiati nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

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