Trattamento della frutta con gas etilene: integrazione della normativa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005 è pubblicato il Decreto 13 dicembre 2005 del Ministro della salute recante “Modifica ed integrazione del Decreto del Ministro della sanità 15 febbraio 1984, recante trattamento della frutta con gas etilene”.

Il trattamento della frutta con gas etilene, finora previsto per agrumi,banane e loti, con il suddetto decreto tale trattamento è “altresì consentito per la maturazione accelerata dei kiwi e delle pere “, ovvero il gas etilene può essere impiegato nelle celle di maturazione , nella proporzione massima rispettivamente : del 2 per mille per gli agrumi, le banane e i loti, dell’1 per mille per le pere e dello 0,1 per mille per i kiwi. Il trattamento per le pere è previsto per un periodo della durata da uno a quattro giorni e per i kiwi per un periodo della durata da sei a dodici ore..
Inoltre, le banane i loti, le pere e i kiwi da sottoporre al processo di maturazione accelerata devono avere dimensioni corrispondenti a quelle caratteristiche della specie, allo stadio di sviluppo in cui sono stati già raggiunti i requisiti fisiologici che consentirebbero la naturale evoluzione del processo di maturazione. In particolare i kiwi devono aver raggiunto, al momento del raccolto, un grado di maturazione, constatato mediante il test di Brix, di almeno il 6,2 per mille.

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