Trattamento e distribuzione dell’ acqua potabile

Il Decreto 6 aprile 2004, n. 174 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2004- concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi.

In relazione al Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concernente l’ attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo e rilevato che l’ art. 9 del citato decreto legislativo individua le competente statali per l’ emanazione di prescrizioni tecniche per la tutela preventiva delle acque stesse, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell’ ambiente e la tutela del territorio hanno emanato il Decreto 6 aprile 2004, n. 174 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2004 – relativo al ” Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”. Le disposizioni contenute nel Regolamento vengono applicate ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dal mese di luglio 2005. Come recita l’ art. 2 del Decreto, i materiali e gli oggetti considerati nell’ art. 1 del presente regolamento, così come i loro prodotti di assemblaggio ( gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni, ecc.) devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, quali definite nell’ allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2001. Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili d’ impiego e di messa in opera, alterare l’ acqua con essi posta a contatto: a) sia conferendole un carattere nocivo per la salute; b) sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche. I materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche delle acque poste con essi a contatto, in maniera tale da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli effluenti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari. Le imprese devono tenere a disposizione del Ministero della Salute le informazioni che permettano di verificare il rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento.

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