Ratificato dall’ Italia con la Legge 6 aprile 2004, n. 101, pubblicato nel S.O. n. 73 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004.
Con la Legge 6 aprile 2004, n. 101, pubblicata nel S.O. n. 73 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004, è avvenuta, anche da parte della Repubblica Italiana, la ” Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’ alimentazione e l’ agricoltura, con Appendice, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma del 3 novembre 2001″. Come ha scritto Antonio Onorati, Presidente del Centro Internazionale CROCEVIA – una OGN attiva dal 1958 nella cooperazione e solidarietà internazionale – ” le risorse genetiche fondamentali per l’ alimentazione e l’ agricoltura, sono una delle poche ricchezze di cui dispongono i poveri. E sono più importanti economicamente di quelle per l’ industria farmaceutica. Infatti sono ricchi di agrobiodiversità quelle zone del Pianeta dove si concentra gran parte della povertà economica, così come quelle parti di territorio dove vivono le popolazioni rurali più povere, contadini e Popoli Nativi, che continuano ostinatamente a salvaguardare piante ed animali utili alla propria sicurezza alimentare. Sono loro che hanno ancora tra le mani questa immensa ricchezza.Oggi l’ interdipendenza dovuta allo scambio comunque avvenuto tra i centri di origine della diversità ed il resto del mondo rende necessario ripensare totalmente le modalità con cui si accede a questo patrimonio necessario alla sopravvivenza del Pianeta”. Di questo si occupa il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’ alimentazione e l’ agricoltura di cui riportiamo il testo tradotto nel link. Il Trattato modifica il precedente impegno internazionale, adottato dalla Conferenza della FAO nel 1983, e si pone come strumento giuridicamente vincolante volto a promuovere la convergenza internazionale in materia di accesso alle risorse fitogenetiche. Il nuovo accordo fornisce un quadro di riferimento per la conservazione duratura delle risorse fitogernetiche per l’ alimentazione e l’ agricoltura mediante l’ istituzione di un sistema multilaterale che abbina l’ accesso di tutte le parti contraenti a tali risorse e la condivisione equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione. Tra gli obblighi di carattere generale introdotti dal Trattato, le Parti contraenti dovranno impegnarsi ad adottare un approccio integrato alla ricerca, alla conservazione e all’ uso sostenibile delle risorse fitogenetiche. Sarà, dunque, necessario procedere al loro censimento, alla raccolta dei dati, al sostegno degli sforzi degli agricoltori di conservare in azienda le risorse, alla promozione della conservazione in situ delle specie selvatiche, nonché alla realizzazione di un sistema efficace e sostenibile di conservazione ex situ. L’ uso sostenibile delle risorse fitogenetiche potrebbe richiedere l’ elaborazione di politiche che incoraggino il mantenimento e la realizzazione di sistemi agricoli diversificati; l’ intensificazione delle ricerche tese a rafforzare la diversità biologica; la promozione di attività di selezione; l’ allargamento della base genetica delle piante coltivate.Le principali disposizioni contenute nel Trattato, frutto di anni di negoziati, riguardano l’ istituzione di un sistema multilaterale di libero accesso alle risorse e di ripartizione dei vantaggi. Il sistema che si applicherà a 69 specie elencate in allegato, prevede il libero accesso alle risorse fitogenetiche, anche da parte dei privati, senza che i beneficiari possano rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che ne limiti l’ accesso. Al fine di ripartire equamente i vantaggi, parte dei profitti ottenuti dalla commercializzazione delle risorse tutelate devono essere versati ad un meccanismo finanziario destinato alla conservazione delle risorse nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in transizione.
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