Tribunale di Mantova, importante sentenza a sostegno del ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Importante sentenza a sostegno del ruolo dei RLS: illegittima la sanzione disciplinare per insubordinazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che ha agito nell’ambito delle sue funzioni. Il comunicato FIOM-CGIL.

Comunicato FIOM-CGIL
LE PREROGATIVE DEL RAPPRESENTANTE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI NON SONO SANZIONABILI
Importante sentenza del Tribunale di Mantova

Sentenza esemplare a tutela del RLS nell’esercizio delle proprie funzioni, quella emessa dal
Tribunale di Mantova nei giorni scorsi, a seguito del ricorso promosso dalla locale FIOM
CGIL a tutela di un delegato sindacale ingiustamente sospeso mentre ottemperava al ruolo
previsto dal TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Correva l’anno 2017, il 19 luglio per la precisione, allorché su segnalazione dei colleghi il
RLS informa i vertici della BELLELI ENERGY che due piattaforme elevatrici vengono
utilizzate in coppia e con carichi eccessivi, mentre i cestelli ruotano da soli mettendo a
repentaglio la sicurezza dei lavoratori.

Al termine del colloquio, invitato dai dirigenti aziendali ad iniziare il proprio turno di lavoro,
il delegato sindacale – ritenendo che le problematiche segnalate dai colleghi fossero più
che rilevanti e per nulla risolte – si recava nella saletta RSU per redigere una segnalazione
formale e sollecitare un’urgente verifica manutentiva delle piattaforme.
Il tutto, dopo aver debitamente compilato la richiesta di permesso sindacale, che secondo
le intese vigenti in azienda, possono essere inoltrati il giorno stesso della fruizione.

Nei giorni successivi, l’azienda promuoveva un’azione disciplinare nei confronti del RLS,
ritenendo che il comportamento adottato fosse assimilabile ad un’insubordinazione nei
confronti dei superiori e successivamente comminava due giornate di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione.

Secondo il Tribunale – a due anni e mezzo di distanza – la condotta del lavoratore non solo
non può essere ricondotta a insubordinazione, ma nemmeno il delegato può ritenersi
rimproverabile, in quanto impegnato nell’adempimento della sua funzione di
rappresentante della sicurezza dei lavoratori; con conseguente annullamento della
sospensione ingiustamente comminata.

In tempi in cui la legislazione – sulla sicurezza e sul lavoro in generale – è spesso
sottoposta a manomissioni non certo benevole nei confronti dei diritti dei lavoratori, la
sentenza di Mantova appare esemplare nel confermare le attribuzioni previste dal D.Lgs
81/2008 nei confronti del RLS, una delle figure fondamentali del sistema di prevenzione,
pilastro portante dell’attuale legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Fonte: FIOM-CGIL

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